di Paolo G. Parovel
Trieste, 17 settembre 2020. – Le tre cause civili azionate dalla I.P.R. F.T.T. nei confronti del Governo italiano sui diritti fiscali di Trieste e sul suo Porto Franco internazionale sono giunte ad una svolta decisiva: la dimostrazione giudiziale definitiva che le note tesi politiche sull’inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste sono false.
Le cause della I.P.R. F.T.T. chiedono rispettivamente l’accertamento del regime fiscale generale applicabile a Trieste (LINK), dell’inapplicabilità dell’IVA italiana a Trieste (LINK), del corretto regime di gestione del Porto Franco internazionale e dell’illegittimità dei recenti accordi con la Repubblica Popolare Cinese (LINK).
La partita economica e giudiziaria aperta con le tre cause dalla I.P.R. F.T.T. – International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste è quindi colossale, e le tre cause hanno già ottenuto complessivamente oltre 1600 adesioni di persone, organizzazioni ed imprese di Trieste e di altri Stati.
Il caso è senza precedenti, e le richieste della I.P.R. F.T.T. sono perfettamente fondate in fatto e diritto, per i motivi riassunti in un’apposita rassegna sistematica degli strumenti di legge specifici (LINK).
L’establishment politico italiano accusato di violare le leggi in materia reagisce perciò facendo pressione sui giudici perché non le applichino, mantiene l’intera questione sotto silenzio stampa ed afferma falsamente che il Free Territory of Trieste “non esiste e non è mai esistito”.
Ma la strategìa legale della I.P.R. F.T.T. consente di superare anche questi ostacoli surrettizi, perché lo status giuridico dell’attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale non dipende affatto dai politici italiani.
La strategìa legale della I.P.R. F.T.T.
L’attuale Free Territory of Trieste è un piccolo Stato sovrano europeo con Porto Franco internazionale, costituito dal Trattato di Pace con l’Italia del 1947 in un apposito Regime provvisorio affidato ai Governi degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Dal 1954 i Governi amministratori primari statunitense e britannico hanno sub-affidato fiduciariamente al Governo italiano l’amministrazione civile provvisoria dell’attuale Free Territory of Trieste, con un Memorandum d’Intesa, ed alla NATO la sua difesa militare.
Tale status giuridico dell’attuale Free Territory, che confina dal 1947 con l’Italia e dal 1992 con la Slovenia, non è stato modificato dalla convenzione politica italo-jugoslava del 10.11.1975, espressamente limitata (art. 7) all’ambito delle relazioni bilaterali dei due contraenti.
La strategìa legale della I.P.R. F.T.T. si fonda sul fatto che il Governo italiano ha potuto ottenere e conservare dal 1954 ad oggi il sub-mandato fiduciario degli USA e del Regno Unito per l’amministrazione civile provvisoria dell’attuale Free Territory of Trieste proprio perché l’ordinamento giuridico italiano riconosce ed esegue dal 1947 ad oggi tutti gli obblighi internazionali in materia con leggi vigenti e prevalenti nella gerarchìa delle fonti del diritto.
La vigenza e l’effettività di tali leggi nell’ordinamento italiano è stata infatti riconfermata dallo stesso Governo italiano con il Decreto interministeriale 13 luglio 2017 sulla gestione amministrativa del Porto Franco internazionale, e dal Parlamento italiano con l’art. 1 comma 66 lettera b della L. 205/2017.
Sulla questione non vi è dunque conflitto tra ordinamenti, e gli organi dell’amministrazione italiana a Trieste sono tenuti a rispettare contemporaneamente lo status del Free Territory e del suo Porto Franco internazionale, gli obblighi del sub-mandato amministrativo e le leggi dell’ordinamento giuridico italiano che li riconoscono ed eseguono.
Con le tre cause la I.P.R. F.T.T. chiede perciò ai giudici italiani in servizio a Trieste di accertare la vigenza, prevalenza ed efficacia delle leggi dell’ordinamento italiano che eseguono gli obblighi internazionali rispettivamente della Repubblica Italiana e del Governo italiano nei confronti dell’attuale Free Territory of Trieste amministrato, e di dichiarare illegittimi e nulli gli atti dell’amministrazione italiana che le vìolano.
Le quattro scelte possibili dei giudici
I giudici ai quali viene così chiesto di accertare ed applicare doverosamente le leggi vigenti su questa materia si trovano però sottoposti anche alle pressioni politiche illegali contrarie. Ed a questo punto hanno quattro scelte possibili.
La prima scelta è ovviamente quella di accertare ed applicare quelle leggi sfidando coraggiosamente le pressioni illegali contrarie. Ma a Trieste questa scelta può essere resa anche molto difficile.
La seconda scelta possibile è quella di trovare pretesti procedurali per evitare di dover accertare ed applicare quelle leggi. Ma in questo modo il problema viene soltanto scaricato al grado di giudizio superiore ove la sentenza verrà impugnata.
La terza scelta è quella di rifiutare l’accertamento e l’applicazione di quelle leggi dichiarando che la fonte dei diritti invocati, cioè il Free Territory of Trieste, “non esiste e non è mai esistito”.
Ma l’inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste è solo una tesi falsa sviluppata dopo il 1947 da due giuristi del cessato regime fascista (E.M. Cammarata, M. Udina), perpetuata da loro allievi e riversata nel 2013 diffusa su Wikipedia e riversata nel 2013 in due sentenze falsarie di un tribunale amministrativo Regionale – TAR (LINK).
Questa terza scelta diventa inoltre una trappola, perché quella tesi politica è costruita sulla falsa rappresentazione dei contenuti testuali delle leggi in materia, che non sono opinioni ma fatti oggettivi indiscutibili.
La sentenza rimane perciò esposta, oltre che all’impugnazione di grado superiore, al ricorso immediato per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., cioè per errore di fatto, davanti allo stesso organo che l’ha emessa.
Ma c’è anche la quarta scelta possibile per i giudici, che è forse anche la più semplice e meno imbarazzante: sospendere il processo disponendo che venga esperito il normale procedimento di mediazione tra le parti.
Il problema di queste quattro scelte possibili si è già concretato nella prima causa, quella sul regime fiscale generale, avviata nel 2017 e già trattata in primo grado ed in appello.
La svolta decisiva
Nella causa sul regime fiscale generale, infatti, sia il giudice di primo grado che il Collegio d’appello hanno omesso di accertare ed applicare le leggi compiendo la seconda e la terza delle scelte sopra dette.
Il giudice monocratico ha infatti affermato paradossalmente di non poter esaminare la causa nel merito per carenza del presupposto processuale costituito dall’interesse dei 600 ricorrenti.
Il Collegio ha invece eccepito inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste, e per dimostrarla ha ritagliato ed incollato nella propria sentenza le affermazioni falsarie di una delle due suddette sentenze del TAR.
La I.P.R. F.T.T. ha potuto così impugnare immediatamente la sentenza, prima che per Cassazione, per revocazione davanti alla stessa Corte d’Appello ex art. 395, n. 4 c.p.c. cioè per errore di fatto.
La causa per revocazione è iscritta a ruolo dal 7 agosto scorso al numero di RG 312/2020 con prima udienza al 14 dicembre prossimo. L’atto di citazione, notificato alle controparti il 30 luglio, è ora pubblicato QUI.
Nella causa per revocazione non si discuterà dunque sull’esistenza o meno del Free Territory, ma si verificherà se le suddette tesi falsarie corrispondano ai contenuti letterali delle leggi vigenti invocate, che come detto sono fatti oggettivi certi ed inequivocabili.
Il corretto svolgimento della causa di revocazione consentirà pertanto di demolire giudizialmente una volta per tutte quelle tesi falsarie, impedendo che vengano ancora utilizzate da organi e funzionari dell’amministrazione provvisoria italiana di Trieste.
La pendenza della causa di revocazione impedirà inoltre, sin d’ora, che le tesi falsarie vengano nuovamente utilizzate per bloccare le cause della I.P.R. F.T.T. sui diritti fiscali di Trieste e sulla gestione del suo Porto Franco internazionale.
Le due scelte legittime
I giudici delle tre cause saranno infatti finalmente liberi di fare una delle due scelte doverose e corrette che venivano loro impedite: l’accertamento e l’applicazione delle leggi vigenti, oppure la sospensione del processo disponendo che si esperisca il normale procedimento di mediazione tra le parti.
Nulla impedisce infatti, a questo punto, che le parti possano sgravare i giudici dal contenzioso concordando pacificamente i modi ed i tempi più adeguati per ripristinare il rispetto delle leggi e dei diritti violati.
Una soluzione negoziale seria e tempestiva della questione è inoltre conforme agli sviluppi degli interessi strategici euro-atlantici che coinvolgono i ruoli del Free Territory amministrato e del suo Porto Franco internazionale, in particolare per il consolidamento della Three Seas Initiative che riunisce i Paesi europei tra il Baltico l’Adriatico ed il Mar Nero.
Continuano le adesioni
Nel frattempo proseguono le nuove adesioni di persone, organizzazioni ed imprese di Trieste e di altri Stati alle cause sull’inapplicabilità dell’IVA e sulla gestione del Porto Franco internazionale. Le adesioni sono curate dalla Segreteria del Movimento Trieste Libera in Piazza della Borsa 7 (LINK).
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